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venerdì 22 maggio 2009
IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO Tratto dal sito: http://www.legge-e-giustizia.it/
CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA SUGLI EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO SPEDITA A MEZZO POSTA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - Chiesta una decisione delle Sezioni Unite (Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 10230 del 4 maggio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello).
Giovanni C. dipendente dalla s.p.a. Banca dei Paschi di Siena è stato licenziato, per ragioni disciplinari, con lettera del 20 luglio 1998 pervenutagli il 22 luglio successivo. Prima di rivolgersi al giudice egli ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata spedita il 18 settembre 1998 che è pervenuta all'azienda il 25 settembre 1998. Nel successivo giudizio davanti al Tribunale di Termini Imerese egli ha chiesto l'annullamento del licenziamento per infondatezza della motivazione. L'azienda ha eccepito la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento, osservando che la comunicazione di impugnazione le era pervenuta cinque giorni dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966. Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dall'azienda, respingendo il ricorso. In grado di appello, la Corte di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale osservando che ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 6 L. n. 604/66, deve farsi riferimento alla data di ricevimento e non alla data di spedizione della comunicazione scritta dell'impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Palermo per avere escluso l'applicabilità agli atti unilaterali di natura non processuale, spediti a mezzo del servizio postale, della regola stabilita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, secondo cui gli effetti dalla notificazione di atti a mezzo posta vanno ricollegati per il notificante al momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario onde evitare che gravino su tale soggetto i rischi conseguenti ad attività, ritardi etc. sottratti al suo controllo e alla sua sfera di disponibilità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro ordinanza n. 10230 del 4 maggio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello) ha rilevato che in materia si è determinato un contrasto di giurisprudenza, in quanto sino al 2006 è stato costantemente seguito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5395 del 13 ottobre 1982 secondo cui l'impugnazione del licenziamento è un atto ricettivo, onde, in base all'art. 1334 cod. civ. prende effetto quando giunge a conoscenza del destinatario. Nell'ultimo decennio - ha osservato la Corte - sono state peraltro sviluppate da una parte della dottrina critiche, non solo de iure condendum, in ordine alla ritenuta indifferenza, sul piano della maturazione della decadenza in genere, del verificarsi di ostacoli all'esercizio di un diritto e al raggiungimento di un risultato atteso non dominabile dall'interessato; a ciò va aggiunto che recentemente la Corte costituzionale, con le pronunce 26 novembre 2002 n. 477, 23 gennaio 2004 n. 28 e 12 marzo 2004 n. 97, dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ha finito per affermare che il principio della destinazione tra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali, rispettivamente, per il notificante e per il destinatario, è decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Tale principio è stato argomentato con il rilievo che in tema di notificazione degli atti processuali gli artt. 3 e 24 Cost. "impongono che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso", individuando quindi come soluzione costituzionalmente obbligata del relativo coordinamento quella desumibile dal "principio della sufficienza ...del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante".
Lungo tale direttrice - ha aggiunto la Cassazione - è inoltre recentemente intervenuta una pronuncia della Sezione Lavoro della Corte (Cass. 4 settembre 2008 n. 22287), la quale, partendo dalla critica dell'orientamento giurisprudenziale consolidato nella materia della idoneità della impugnazione del licenziamento ad impedire la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604/66 e valorizzando le possibili ricadute dei principi affermati dalla Corte Costituzionale anche su tale terreno, tanto più in considerazione della particolare rilevanza degli interessi che vi sono coinvolti dalla parte del lavoratore, ha affermato (senza ritenere necessario di proporre una questione di legittimità costituzionale) che dalla legge 604/66 è desumibile il principio secondo cui l'impugnazione del licenziamento deve ritenersi tempestiva, impedendo la decadenza di cui alla legge citata, qualora la lettera raccomandata che la contiene sia, entro il termine di sessanta giorni, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata al destinatario dopo la scadenza di quel termine; prima ancora di tale pronuncia (cui si è recentemente uniformata: Cass. Sez. Lav. 16 marzo 2009 n. 6335) e nel medesimo spirito, Cass. 19 giugno 2006 n. 14087, nell'interpretare l'art. 410, secondo comma cod. proc. civ. - secondo cui la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo medesimo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza - ha affermato che la sospensione del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento si produce col deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione contenente l'impugnativa, essendo viceversa irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento della comunicazione da parte dell'ufficio del lavoro al datore di lavoro della data di convocazione per svolgere il tentativo di conciliazione. Si è così determinato - ha osservato la Corte - all'interno della Sezione di Lavoro un conflitto, sollecitato da nuovi orientamenti in dottrina nonché dalle pronunce della Corte Costituzionale, su di un tema che appare di particolare importanza sia per la rilevanza degli interessi coinvolti, sia per le possibili ricadute in settori diversi da quello del diritto del lavoro, da cui deriva l'opportunità di una trattazione dello stesso da parte delle Sezioni Unite. Pertanto la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto rilevato.
Tratto dal sito: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3074&Itemid=180
Giovanni C. dipendente dalla s.p.a. Banca dei Paschi di Siena è stato licenziato, per ragioni disciplinari, con lettera del 20 luglio 1998 pervenutagli il 22 luglio successivo. Prima di rivolgersi al giudice egli ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata spedita il 18 settembre 1998 che è pervenuta all'azienda il 25 settembre 1998. Nel successivo giudizio davanti al Tribunale di Termini Imerese egli ha chiesto l'annullamento del licenziamento per infondatezza della motivazione. L'azienda ha eccepito la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento, osservando che la comunicazione di impugnazione le era pervenuta cinque giorni dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966. Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dall'azienda, respingendo il ricorso. In grado di appello, la Corte di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale osservando che ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 6 L. n. 604/66, deve farsi riferimento alla data di ricevimento e non alla data di spedizione della comunicazione scritta dell'impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Palermo per avere escluso l'applicabilità agli atti unilaterali di natura non processuale, spediti a mezzo del servizio postale, della regola stabilita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, secondo cui gli effetti dalla notificazione di atti a mezzo posta vanno ricollegati per il notificante al momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario onde evitare che gravino su tale soggetto i rischi conseguenti ad attività, ritardi etc. sottratti al suo controllo e alla sua sfera di disponibilità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro ordinanza n. 10230 del 4 maggio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello) ha rilevato che in materia si è determinato un contrasto di giurisprudenza, in quanto sino al 2006 è stato costantemente seguito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5395 del 13 ottobre 1982 secondo cui l'impugnazione del licenziamento è un atto ricettivo, onde, in base all'art. 1334 cod. civ. prende effetto quando giunge a conoscenza del destinatario. Nell'ultimo decennio - ha osservato la Corte - sono state peraltro sviluppate da una parte della dottrina critiche, non solo de iure condendum, in ordine alla ritenuta indifferenza, sul piano della maturazione della decadenza in genere, del verificarsi di ostacoli all'esercizio di un diritto e al raggiungimento di un risultato atteso non dominabile dall'interessato; a ciò va aggiunto che recentemente la Corte costituzionale, con le pronunce 26 novembre 2002 n. 477, 23 gennaio 2004 n. 28 e 12 marzo 2004 n. 97, dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ha finito per affermare che il principio della destinazione tra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali, rispettivamente, per il notificante e per il destinatario, è decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Tale principio è stato argomentato con il rilievo che in tema di notificazione degli atti processuali gli artt. 3 e 24 Cost. "impongono che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso", individuando quindi come soluzione costituzionalmente obbligata del relativo coordinamento quella desumibile dal "principio della sufficienza ...del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante".
Lungo tale direttrice - ha aggiunto la Cassazione - è inoltre recentemente intervenuta una pronuncia della Sezione Lavoro della Corte (Cass. 4 settembre 2008 n. 22287), la quale, partendo dalla critica dell'orientamento giurisprudenziale consolidato nella materia della idoneità della impugnazione del licenziamento ad impedire la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604/66 e valorizzando le possibili ricadute dei principi affermati dalla Corte Costituzionale anche su tale terreno, tanto più in considerazione della particolare rilevanza degli interessi che vi sono coinvolti dalla parte del lavoratore, ha affermato (senza ritenere necessario di proporre una questione di legittimità costituzionale) che dalla legge 604/66 è desumibile il principio secondo cui l'impugnazione del licenziamento deve ritenersi tempestiva, impedendo la decadenza di cui alla legge citata, qualora la lettera raccomandata che la contiene sia, entro il termine di sessanta giorni, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata al destinatario dopo la scadenza di quel termine; prima ancora di tale pronuncia (cui si è recentemente uniformata: Cass. Sez. Lav. 16 marzo 2009 n. 6335) e nel medesimo spirito, Cass. 19 giugno 2006 n. 14087, nell'interpretare l'art. 410, secondo comma cod. proc. civ. - secondo cui la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo medesimo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza - ha affermato che la sospensione del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento si produce col deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione contenente l'impugnativa, essendo viceversa irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento della comunicazione da parte dell'ufficio del lavoro al datore di lavoro della data di convocazione per svolgere il tentativo di conciliazione. Si è così determinato - ha osservato la Corte - all'interno della Sezione di Lavoro un conflitto, sollecitato da nuovi orientamenti in dottrina nonché dalle pronunce della Corte Costituzionale, su di un tema che appare di particolare importanza sia per la rilevanza degli interessi coinvolti, sia per le possibili ricadute in settori diversi da quello del diritto del lavoro, da cui deriva l'opportunità di una trattazione dello stesso da parte delle Sezioni Unite. Pertanto la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto rilevato.
Tratto dal sito: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3074&Itemid=180
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