Retelegale

Retelegale

Studio Cataldi - Diritto del Lavoro

Lettori fissi

mercoledì 27 maggio 2009

PostHeaderIcon DANNO MORALE E DANNO BIOLOGICO ONTOLOGICAMENTE DIVERSI Autore Giuseppe Buffone Tratto da: http://www.altalex.com

Il Legislatore smentisce le S.U. 26972/2008: danno morale e danno biologico, ontologicamente diversi
(Deus Ex Machina: d.P.R. 37/2009)
di Giuseppe Buffone
A suo tempo si è detto che il codice delle Assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) “entra in vigore nel 2005, anno in cui, per giurisprudenza stratificata nel tempo l’art. 2059 cod. civ. è interpretato nel senso di contenere due distinte ed autonome categorie risarcitorie: il danno biologico ed il danno morale”1.
Si è, allora, affermato, richiamando “il canone interpretativo del cd. legislatore consapevole”2, che il Legislatore ha fatto una espressa ed univoca scelta interpretativa: il danno morale è da trattare come posta liquidatoria del tutto autonoma e non assorbibile nel danno biologico.
Si è, dunque, concluso nel senso di ritenere che la tesi della somatizzazione del pretium doloris non trovasse riscontro nel diritto positivo3.
La querelle, come noto, nasce in seguito agli arresti delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 (n. 26972 – n. 26975) ove il Collegio di legittimità ha ricondotto ad unità il danno non patrimoniale accantonando definitivamente la figura del danno morale e licenziando, senza preavviso, il danno esistenziale.
Il Plenum, in particolare, ha concluso nel senso di ritenere che il danno biologico sia partecipato dal danno morale che ne costituisce una componente, circostanza che impedisce una liquidazione separata delle due voci di pregiudizio (non ontologicamente autonome).
Per danno morale, l’interpretazione vigente fino all’11 novembre 2008, faceva riferimento al concetto di «dommage moral», introdotto al fine di salvaguardare l’integrità morale della vittima dell’illecito, bene giuridico presidiato dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, nonchè al Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, che tutela la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica (Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191).
Ne veniva costantemente affermata la autonomia ontologica, nell’ambito dell’art. 2059 c.c., assioma che ne rendeva censurabile una liquidazione effettuata, in modo automatico, nella misura pari alla metà del danno biologico4.
L’interpretazione suaccennata aveva trovato, nel 2003, il definitivo vaglio delle Alte Corti. In particolare, la Consulta aveva statuito che nell'astratta previsione della norma di cui all'art. 2059 c.c. dovesse ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233 5).
La norma ex art. 2059 c.c., quale vive nell’ordinamento, si manifestava, dunque, agli interpreti nel senso che danno biologico e danno morale subbiettivo avessero “natura diversa e non si identificano in alcun modo” (così Corte cost., 22 luglio 1996, n. 2936), perché “il danno biologico consiste nella lesione dell'integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell'integrità morale” (Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 157607).
A poca distanza di tempo dalle SS.UU. della Cassazione8 (v. decisione n. 26972/2008 9), si registra un importante intervento del Legislatore che, seppur in una materia del tutto peculiare ed intervenendo in un settore speciale, rivela un ragionamento in evidente contrasto con quello fatto dalla SS.UU. 26972/08. Si tratta del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 24410). L’art. 5 del suaccennato decreto, introduce criteri legali per la determinazione dell'invalidità permanente, nel modo che segue.
% di IP
Invalidità permanente
La percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il DM 5 febbrai 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
% di DB
Danno biologico
La percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni
% di DM
Danno morale
La determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico
% di IC
Invalidità complessiva
la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+ (IP-DB)
Due rilievi sono importanti.
1) Il Legislatore “collega” il danno biologico menzionato nel decreto in commento (37/09) a quello di cui al Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/05).
2) nella determinazione del danno morale si deve tenere conto della “lesione alla dignità della persona”.
E’ chiaro, quanto al primo punto, che il Legislatore va introducendo un sistema risarcitorio del danno biologico compatto ed omologato, come disegnato nel d.lgs. 209/05 (artt. 138, 139), il che rende i teoremi del decreto 37/2009 non certo periferici ma emersione, a valle, di una mens legis unitaria a monte.
E’, evidente, quanto al secondo punto, che il Legislatore richiama la giurisprudenza che ha dichiarato l’autonomia ontologica del danno morale facendone presidio della dignità umana, per come si è già scritto.
Una considerazione è dirompente: il Legislatore, almeno stavolta, è assolutamente chiaro poiché ricorre alle formule matematiche.
L’invalidità complessiva è uguale a: “DB + DM” (…).
Danno biologico che si cumula al danno morale.
Sconfessata, expressis verbis, la tesi della somatizzazione del pretium doloris.
Il ricorso alle “formule matematiche” (DB + DM) ed alle “sigle” (DB, DM) sembra quasi voler scongiurare il rischio di una Torre di Babele interpretativa ove ogni augure assegna al concetto il significato giuridico che più gli aggrada.
Va, comunque, ricordato che il Giudice ha il dovere – in quanto sottoposto alla Legge – di guardare all’intero sistema normativo per evincere l’interpretazione che più delle altre (o unica tra le tante) rispetta la sovranità popolare come espressa dagli organi rappresentativi. Ed, allora, laddove il Legislatore indichi chiaramente un percorso ermeneutico, a questo l’interprete resta vincolato.
Il decreto che si commenta, a questo punto, dovrebbe indurre gli interpreti a rimeditare l’ermeneutica del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. e le sezioni semplici di Cassazione a rimettere, ancora una volta, la questione alle Sezioni Unite per un nuovo esame della questione.
Agli interpreti, formule alla mano, non resta che contare11.
______________
1 V, Buffone, Relazione alla Camera, 6 maggio 2009 in www.altalex.com.
2 Espressamente ricordato da: Cassazione civile, sez. III, 24 agosto 2007, n. 17958. Il canone interpretativo del “Legislatore consapevole” presuppone un Parlamento attento al diritto giurisprudenziale e composto, almeno in parte, da tecnici. Ciò detto, si tratta di un criterio che deve orientare l’interprete verso la scelta ermeneutica più vicina alla volontà sovrana del popolo come rappresentato nelle Camere (criterio che viene troppe volte sminuito o non preso in debita considerazione).
3 Viola, Relazione alla Camera, 6 maggio 2009 in www.altalex.com.
4 Cass. civ., Sez. III, 15 marzo 2007, n.5987 in Resp. civ., 2007, 5, 467.
5 Giur. It., 2004, 723, nota di CASSANO.
6 Giur. It., 1997, I, 314, nota di COMANDE'.
7 Resp. civ., 2007, 1, 28, nota di TOSCHI VESPASIANI.
8 Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 in Guida al diritto, 2008, 47 18, nota Dalia; Comande'.
9 In Questa riv. 2009, 1 38; cfr. anche Giust. civ. Mass. 2008, 11 1607.
10 G.U. Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2009.
11 Per approfondimenti: Viola, Il danno ingiusto, responsabilità precontrattuale, responsabilità speciali, Halley, 2007 Franzoni, Il danno non patrimoniale del diritto vivente, in Il Corriere Giuridico, 2009, 1; Viola, Danni da morte e da lesioni alla persona, Cedam, 2009; Bilotta, I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S.U. del 2008, in La Responsabilità Civile, 2009, 01; Busnelli, Le sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. Dir. Civ., 2009; Buffone, I limiti risarcitori nel danno non patrimoniale in Responsabilità e risarcimento, 2009, V.

0 commenti:

Posta un commento