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martedì 19 maggio 2009
DIRITTO DI SOGGIORNO Nota di Cesira Cruciani Tratto da http://www.altalex.com/
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 25 settembre 2008, n° C-453/07 ha precisato in tema di ricongiungimento familiare che, il minore extracomunitario autorizzato ad entrare nel territorio di uno Stato membro, che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa, non perde il diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato una volta raggiunta la maggiore età.
In seguito all’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ai sensi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 del Consiglio di associazione, il mancato esercizio di un’attività lavorativa subordinata non presuppone la perdita dei diritti quesiti, nella fattispecie diritto di soggiorno concesso al figlio di un lavoratore turco.
I familiari autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, dispone l’art. 7 della decisione n. 1/180, hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta d’impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni. Beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni. I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro.
Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, le limitazioni ai diritti che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 riconosce ai familiari di lavoratori turchi che soddisfano i requisiti enunciati, possono essere solo di due tipi, la presenza del migrante turco nel territorio ospitante dello Stato membro costituisca, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubblica ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure perché l’interessato abbia lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi.
(Altalex, 19 maggio 2009. Nota di Cesira Cruciani)
Tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=46081
In seguito all’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ai sensi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 del Consiglio di associazione, il mancato esercizio di un’attività lavorativa subordinata non presuppone la perdita dei diritti quesiti, nella fattispecie diritto di soggiorno concesso al figlio di un lavoratore turco.
I familiari autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, dispone l’art. 7 della decisione n. 1/180, hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta d’impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni. Beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni. I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro.
Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, le limitazioni ai diritti che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 riconosce ai familiari di lavoratori turchi che soddisfano i requisiti enunciati, possono essere solo di due tipi, la presenza del migrante turco nel territorio ospitante dello Stato membro costituisca, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubblica ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure perché l’interessato abbia lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi.
(Altalex, 19 maggio 2009. Nota di Cesira Cruciani)
Tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=46081
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