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Studio Cataldi - Diritto del Lavoro

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venerdì 22 maggio 2009

PostHeaderIcon IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO Tratto dal sito: http://www.legge-e-giustizia.it/

CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA SUGLI EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO SPEDITA A MEZZO POSTA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - Chiesta una decisione delle Sezioni Unite (Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 10230 del 4 maggio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello).
Giovanni C. dipendente dalla s.p.a. Banca dei Paschi di Siena è stato licenziato, per ragioni disciplinari, con lettera del 20 luglio 1998 pervenutagli il 22 luglio successivo. Prima di rivolgersi al giudice egli ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata spedita il 18 settembre 1998 che è pervenuta all'azienda il 25 settembre 1998. Nel successivo giudizio davanti al Tribunale di Termini Imerese egli ha chiesto l'annullamento del licenziamento per infondatezza della motivazione. L'azienda ha eccepito la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento, osservando che la comunicazione di impugnazione le era pervenuta cinque giorni dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966. Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dall'azienda, respingendo il ricorso. In grado di appello, la Corte di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale osservando che ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 6 L. n. 604/66, deve farsi riferimento alla data di ricevimento e non alla data di spedizione della comunicazione scritta dell'impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Palermo per avere escluso l'applicabilità agli atti unilaterali di natura non processuale, spediti a mezzo del servizio postale, della regola stabilita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, secondo cui gli effetti dalla notificazione di atti a mezzo posta vanno ricollegati per il notificante al momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario onde evitare che gravino su tale soggetto i rischi conseguenti ad attività, ritardi etc. sottratti al suo controllo e alla sua sfera di disponibilità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro ordinanza n. 10230 del 4 maggio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello) ha rilevato che in materia si è determinato un contrasto di giurisprudenza, in quanto sino al 2006 è stato costantemente seguito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5395 del 13 ottobre 1982 secondo cui l'impugnazione del licenziamento è un atto ricettivo, onde, in base all'art. 1334 cod. civ. prende effetto quando giunge a conoscenza del destinatario. Nell'ultimo decennio - ha osservato la Corte - sono state peraltro sviluppate da una parte della dottrina critiche, non solo de iure condendum, in ordine alla ritenuta indifferenza, sul piano della maturazione della decadenza in genere, del verificarsi di ostacoli all'esercizio di un diritto e al raggiungimento di un risultato atteso non dominabile dall'interessato; a ciò va aggiunto che recentemente la Corte costituzionale, con le pronunce 26 novembre 2002 n. 477, 23 gennaio 2004 n. 28 e 12 marzo 2004 n. 97, dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ha finito per affermare che il principio della destinazione tra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali, rispettivamente, per il notificante e per il destinatario, è decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Tale principio è stato argomentato con il rilievo che in tema di notificazione degli atti processuali gli artt. 3 e 24 Cost. "impongono che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso", individuando quindi come soluzione costituzionalmente obbligata del relativo coordinamento quella desumibile dal "principio della sufficienza ...del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante".
Lungo tale direttrice - ha aggiunto la Cassazione - è inoltre recentemente intervenuta una pronuncia della Sezione Lavoro della Corte (Cass. 4 settembre 2008 n. 22287), la quale, partendo dalla critica dell'orientamento giurisprudenziale consolidato nella materia della idoneità della impugnazione del licenziamento ad impedire la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604/66 e valorizzando le possibili ricadute dei principi affermati dalla Corte Costituzionale anche su tale terreno, tanto più in considerazione della particolare rilevanza degli interessi che vi sono coinvolti dalla parte del lavoratore, ha affermato (senza ritenere necessario di proporre una questione di legittimità costituzionale) che dalla legge 604/66 è desumibile il principio secondo cui l'impugnazione del licenziamento deve ritenersi tempestiva, impedendo la decadenza di cui alla legge citata, qualora la lettera raccomandata che la contiene sia, entro il termine di sessanta giorni, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata al destinatario dopo la scadenza di quel termine; prima ancora di tale pronuncia (cui si è recentemente uniformata: Cass. Sez. Lav. 16 marzo 2009 n. 6335) e nel medesimo spirito, Cass. 19 giugno 2006 n. 14087, nell'interpretare l'art. 410, secondo comma cod. proc. civ. - secondo cui la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo medesimo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza - ha affermato che la sospensione del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento si produce col deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione contenente l'impugnativa, essendo viceversa irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento della comunicazione da parte dell'ufficio del lavoro al datore di lavoro della data di convocazione per svolgere il tentativo di conciliazione. Si è così determinato - ha osservato la Corte - all'interno della Sezione di Lavoro un conflitto, sollecitato da nuovi orientamenti in dottrina nonché dalle pronunce della Corte Costituzionale, su di un tema che appare di particolare importanza sia per la rilevanza degli interessi coinvolti, sia per le possibili ricadute in settori diversi da quello del diritto del lavoro, da cui deriva l'opportunità di una trattazione dello stesso da parte delle Sezioni Unite. Pertanto la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto rilevato.

Tratto dal sito: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3074&Itemid=180
martedì 19 maggio 2009

PostHeaderIcon DIRITTO DI SOGGIORNO Nota di Cesira Cruciani Tratto da http://www.altalex.com/

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 25 settembre 2008, n° C-453/07 ha precisato in tema di ricongiungimento familiare che, il minore extracomunitario autorizzato ad entrare nel territorio di uno Stato membro, che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa, non perde il diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato una volta raggiunta la maggiore età.
In seguito all’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ai sensi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 del Consiglio di associazione, il mancato esercizio di un’attività lavorativa subordinata non presuppone la perdita dei diritti quesiti, nella fattispecie diritto di soggiorno concesso al figlio di un lavoratore turco.
I familiari autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, dispone l’art. 7 della decisione n. 1/180, hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta d’impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni. Beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni. I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro.
Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, le limitazioni ai diritti che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 riconosce ai familiari di lavoratori turchi che soddisfano i requisiti enunciati, possono essere solo di due tipi, la presenza del migrante turco nel territorio ospitante dello Stato membro costituisca, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubblica ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure perché l’interessato abbia lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi.
(Altalex, 19 maggio 2009. Nota di Cesira Cruciani)

Tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=46081

PostHeaderIcon DANNO NON PATRIMONIALE Autore: Roberto Cataldi Tratto da: http://www.studiocataldi.it/

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La Corte di Cassazione ha affermato che il patema d'animo derivante dalla paura di possibili ripercussioni sulla salute provocate dall'essere stati esposti ad un ambiente inquinato da sostanze tossiche, deve essere risarcito come danno morale. La Corte, si è occupata della vicenda di 86 cittadini residenti vicino all'impianto di Seveso da cui fuoriuscì (circa 33 anni fa) una nube tossica composta da diossina, ed ha riconisciuto loro un risarcimento di 5.000 euro ciascuno. Nella sentenza della terza Sezione civile (n.11059/2009) la Corte scrive espressamente che è giusto riconoscere il "danno non patrimoniale" per il "patema d'animo indotto in ognuno dalla preoccupazione per il proprio stato di salute". Quanto alle prove, secondo la Corte, si può ricorrere alla presunzione "essendo sufficiente la rilevante probabilita' del determinarsi" del patema d'animo e della sofferenza interna dovute alla preoccupazione di ammalarsi. L'azienda (già in precedenza coinvolta in un procedimento penale per il reato di disastro ambientale) nel suo ricorso in Cassazione aveva sostenuto, tra le altre cose, che non c'era la prova che i residenti nella zona della nube tossica avessero avuto ripercussioni nella vita sociale e di relazione. Piazza Cavour ha respinto il ricorso sottolineando che la sentenza dei giudici di merito ha correttamente riconosciuto il diritto agli 86 residenti di Seveso al risarcimento del danno. La sentenza, Scrive la Corte, "è del tutto conforme a diritto dove afferma che il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna buon puo' essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico rilfesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilita' del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarita' causale". L'importo di 5mila euro riconosciuto in favore di ogni residente corrisponde oltretutto, secondo la Corte, "ad una valutazione prudenziale, se non addirittura minima del danno morale" patito.(Data: 16/05/2009 9.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)

Tratto da http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6953.asp