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Studio Cataldi - Diritto del Lavoro

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lunedì 28 settembre 2009

PostHeaderIcon IL LAVORATORE HA DIRITTO DI SVOLGERE LA PROPRIA PRESTAZIONE

La controversia decisa dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la recentissima sentenza del 30 luglio 2009 , n. 17778, ha ad oggetto la domanda di una lavoratrice che trovandosi in una situazione di "ferie forzate" unilateralmente imposte dalla società resistente chiedeva il ripristino del rapporto lavorativo oltre il risarcimento del danno alla prorpia professionalità.
Di seguito si riporta la massima:
"Il lavoratore ha il diritto di svolgere la propria prestazione e di non essere lasciato inattivo, poiché il lavoro non è solo fonte di sostentamento, ma anche mezzo per la realizzazione delle proprie capacità e contribuzione al progresso e all'evoluzione del consesso sociale. La violazione di tale diritto è fonte di responsabilità per il datore di lavoro, pienamente soggetta alle regole della responsabilità contrattuale; ne deriva che se essa prescinde da uno specifico intento di svilire o declassare il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti, la responsabilità deve essere esclusa, oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro, connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali garantiti dall' art. 41 cost. o di poteri disciplinari, anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato, che resta gravato dell' onere della relativa prova".