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Studio Cataldi - Diritto del Lavoro

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giovedì 28 maggio 2009

PostHeaderIcon LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - Tratto da: http://www.legge-e-giustizia.it


IL GIUDICE NON DEVE APPLICARE AUTOMATICAMENTE LA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO PER UNA DETERMINATA INFRAZIONE - E' necessaria una valutazione sull'adeguatezza nel caso specifico (Cassazione Sezione Lavoro n. 11846 del 21 maggio 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti)
Vinicio B. dipendente della spa Fezia Grandi Alberghi con la qualifica di barman è stato licenziato in base a due addebiti: ritardato invio di certificazione medica in occasione di un'assenza per malattia; tardiva chiusura, in altra occasione, dei conti del bar dell'albergo. Egli ha chiesto al Tribunale di Firenze di annullare il licenziamento anche per l'eccessività della sanzione. L'azienda si è difesa facendo presente che la sanzione del licenziamento, era prevista, per il ritardo nell'invio del certificato medico, dagli articoli 118 e 14 del c.c.n.l. turismo e che la tardiva chiusura dei conti configurava un'irregolarità fiscale. Il Tribunale ha accolto la domanda, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l'azienda al risarcimento del danno. In grado di appello la Corte di Firenze ha confermato questa decisione, in quanto ha ritenuto eccessiva la sanzione, essendo risultato che il lavoratore aveva avvisato l'azienda per il tramite di suo fratello e successivamente inviato il certificato che comprovava indiscutibilmente lo stato di malattia. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11846 del 21 maggio 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso. Ove la contrattazione collettiva preveda, quale ipotesi di giusta causa di licenziamento, l'omessa o tardiva presentazione del certificato medico in caso di assenza per malattia oppure l'inadempimento di altri obblighi contrattuali specifici da parte del lavoratore - ha affermato la Corte - la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tali ipotesi, non può conseguire automaticamente dal mero riscontro che il comportamento del lavoratore integri la fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre che quest'ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo. Di conseguenza, la disposizione del contratto collettivo in merito al ritardato invio del certificato medico deve essere valutata nel senso che la sanzione del licenziamento per giusta causa può essere legittimamente irrogata solo quando non siano sussistenti cause giustificative (e, quindi, sotto il profilo della colpa o del dolo, l'infrazione contestata sia inescusabile) e, comunque, nel rispetto del "principio della proporzionalità".
In tema di sanzioni disciplinari - ha precisato la Corte - il fondamentale principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della infrazione deve essere rispettato sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare, sia in sede di controllo che, della legittimità e della congruità della sanzione applicata, il giudice è chiamato a fare; a tale riguardo, ha carattere indispensabile la valutazione, ad opera del giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, della sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli, per cui il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa: con la conclusione che l'apprezzamento di merito delle proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge a censura in sede di legittimità se la valutazione del giudice di merito è sorretta da adeguata e logica motivazione.
mercoledì 27 maggio 2009

PostHeaderIcon DANNO MORALE E DANNO BIOLOGICO ONTOLOGICAMENTE DIVERSI Autore Giuseppe Buffone Tratto da: http://www.altalex.com

Il Legislatore smentisce le S.U. 26972/2008: danno morale e danno biologico, ontologicamente diversi
(Deus Ex Machina: d.P.R. 37/2009)
di Giuseppe Buffone
A suo tempo si è detto che il codice delle Assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) “entra in vigore nel 2005, anno in cui, per giurisprudenza stratificata nel tempo l’art. 2059 cod. civ. è interpretato nel senso di contenere due distinte ed autonome categorie risarcitorie: il danno biologico ed il danno morale”1.
Si è, allora, affermato, richiamando “il canone interpretativo del cd. legislatore consapevole”2, che il Legislatore ha fatto una espressa ed univoca scelta interpretativa: il danno morale è da trattare come posta liquidatoria del tutto autonoma e non assorbibile nel danno biologico.
Si è, dunque, concluso nel senso di ritenere che la tesi della somatizzazione del pretium doloris non trovasse riscontro nel diritto positivo3.
La querelle, come noto, nasce in seguito agli arresti delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 (n. 26972 – n. 26975) ove il Collegio di legittimità ha ricondotto ad unità il danno non patrimoniale accantonando definitivamente la figura del danno morale e licenziando, senza preavviso, il danno esistenziale.
Il Plenum, in particolare, ha concluso nel senso di ritenere che il danno biologico sia partecipato dal danno morale che ne costituisce una componente, circostanza che impedisce una liquidazione separata delle due voci di pregiudizio (non ontologicamente autonome).
Per danno morale, l’interpretazione vigente fino all’11 novembre 2008, faceva riferimento al concetto di «dommage moral», introdotto al fine di salvaguardare l’integrità morale della vittima dell’illecito, bene giuridico presidiato dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, nonchè al Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, che tutela la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica (Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191).
Ne veniva costantemente affermata la autonomia ontologica, nell’ambito dell’art. 2059 c.c., assioma che ne rendeva censurabile una liquidazione effettuata, in modo automatico, nella misura pari alla metà del danno biologico4.
L’interpretazione suaccennata aveva trovato, nel 2003, il definitivo vaglio delle Alte Corti. In particolare, la Consulta aveva statuito che nell'astratta previsione della norma di cui all'art. 2059 c.c. dovesse ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233 5).
La norma ex art. 2059 c.c., quale vive nell’ordinamento, si manifestava, dunque, agli interpreti nel senso che danno biologico e danno morale subbiettivo avessero “natura diversa e non si identificano in alcun modo” (così Corte cost., 22 luglio 1996, n. 2936), perché “il danno biologico consiste nella lesione dell'integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell'integrità morale” (Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 157607).
A poca distanza di tempo dalle SS.UU. della Cassazione8 (v. decisione n. 26972/2008 9), si registra un importante intervento del Legislatore che, seppur in una materia del tutto peculiare ed intervenendo in un settore speciale, rivela un ragionamento in evidente contrasto con quello fatto dalla SS.UU. 26972/08. Si tratta del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 24410). L’art. 5 del suaccennato decreto, introduce criteri legali per la determinazione dell'invalidità permanente, nel modo che segue.
% di IP
Invalidità permanente
La percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il DM 5 febbrai 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
% di DB
Danno biologico
La percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni
% di DM
Danno morale
La determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico
% di IC
Invalidità complessiva
la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+ (IP-DB)
Due rilievi sono importanti.
1) Il Legislatore “collega” il danno biologico menzionato nel decreto in commento (37/09) a quello di cui al Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/05).
2) nella determinazione del danno morale si deve tenere conto della “lesione alla dignità della persona”.
E’ chiaro, quanto al primo punto, che il Legislatore va introducendo un sistema risarcitorio del danno biologico compatto ed omologato, come disegnato nel d.lgs. 209/05 (artt. 138, 139), il che rende i teoremi del decreto 37/2009 non certo periferici ma emersione, a valle, di una mens legis unitaria a monte.
E’, evidente, quanto al secondo punto, che il Legislatore richiama la giurisprudenza che ha dichiarato l’autonomia ontologica del danno morale facendone presidio della dignità umana, per come si è già scritto.
Una considerazione è dirompente: il Legislatore, almeno stavolta, è assolutamente chiaro poiché ricorre alle formule matematiche.
L’invalidità complessiva è uguale a: “DB + DM” (…).
Danno biologico che si cumula al danno morale.
Sconfessata, expressis verbis, la tesi della somatizzazione del pretium doloris.
Il ricorso alle “formule matematiche” (DB + DM) ed alle “sigle” (DB, DM) sembra quasi voler scongiurare il rischio di una Torre di Babele interpretativa ove ogni augure assegna al concetto il significato giuridico che più gli aggrada.
Va, comunque, ricordato che il Giudice ha il dovere – in quanto sottoposto alla Legge – di guardare all’intero sistema normativo per evincere l’interpretazione che più delle altre (o unica tra le tante) rispetta la sovranità popolare come espressa dagli organi rappresentativi. Ed, allora, laddove il Legislatore indichi chiaramente un percorso ermeneutico, a questo l’interprete resta vincolato.
Il decreto che si commenta, a questo punto, dovrebbe indurre gli interpreti a rimeditare l’ermeneutica del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. e le sezioni semplici di Cassazione a rimettere, ancora una volta, la questione alle Sezioni Unite per un nuovo esame della questione.
Agli interpreti, formule alla mano, non resta che contare11.
______________
1 V, Buffone, Relazione alla Camera, 6 maggio 2009 in www.altalex.com.
2 Espressamente ricordato da: Cassazione civile, sez. III, 24 agosto 2007, n. 17958. Il canone interpretativo del “Legislatore consapevole” presuppone un Parlamento attento al diritto giurisprudenziale e composto, almeno in parte, da tecnici. Ciò detto, si tratta di un criterio che deve orientare l’interprete verso la scelta ermeneutica più vicina alla volontà sovrana del popolo come rappresentato nelle Camere (criterio che viene troppe volte sminuito o non preso in debita considerazione).
3 Viola, Relazione alla Camera, 6 maggio 2009 in www.altalex.com.
4 Cass. civ., Sez. III, 15 marzo 2007, n.5987 in Resp. civ., 2007, 5, 467.
5 Giur. It., 2004, 723, nota di CASSANO.
6 Giur. It., 1997, I, 314, nota di COMANDE'.
7 Resp. civ., 2007, 1, 28, nota di TOSCHI VESPASIANI.
8 Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 in Guida al diritto, 2008, 47 18, nota Dalia; Comande'.
9 In Questa riv. 2009, 1 38; cfr. anche Giust. civ. Mass. 2008, 11 1607.
10 G.U. Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2009.
11 Per approfondimenti: Viola, Il danno ingiusto, responsabilità precontrattuale, responsabilità speciali, Halley, 2007 Franzoni, Il danno non patrimoniale del diritto vivente, in Il Corriere Giuridico, 2009, 1; Viola, Danni da morte e da lesioni alla persona, Cedam, 2009; Bilotta, I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S.U. del 2008, in La Responsabilità Civile, 2009, 01; Busnelli, Le sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. Dir. Civ., 2009; Buffone, I limiti risarcitori nel danno non patrimoniale in Responsabilità e risarcimento, 2009, V.
lunedì 25 maggio 2009

PostHeaderIcon ONEROSITA' PRESUNTA DI OGNI ATTIVITA' LAVORATIVA (Nota di Gesuele Bellini tratto dal sito) http://www.altalex.com/

Ogni attività lavorativa è presunta a titolo oneroso salvo che si dimostri la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa e fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici.
Questa la decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 26 gennaio 2009, n. 1833.
La questione ha riguardato due persone, presumibilmente legate da una relazione sentimentale, di cui una prestava attività lavorativa per l’altra, la quale in un secondo momento ha proposto ricorso per vedersi riconoscere le differenze retributive spettanti per il rapporto di lavoro subordinato. Ricorso che, dopo l’accoglimento in primo e secondo grado, giunge all’esame della Corte di Cassazione.
L’interessante sentenza di che trattasi, pone in rilievo l’ipotesi della configurabilità del lavoro prestato per “affectionis vel benevolentiae causa”.
Com’è noto, nel nostro ordinamento la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato, oltre agli estremi della collaborazione e della subordinazione, è caratterizzata anche dell'onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione, né in vista di adeguata retribuzione, ma appunto per "affectionis vel benevolentiae causa" ovvero in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre dall'esercizio dell'attività stessa.
Questi ultimi sono dei casi in cui la prestazione viene resa dal lavoratore senza controprestazione, in quanto il lavoratore è motivato da un rapporto di affetto verso il fruitore della prestazione, di familiarità, da un vincolo caritativo o filantropico, ovvero ideale o religioso.
In pratica, quella dell’onerosità è la regola, mentre la gratuità rappresenta l'eccezione, nella quale si esclude la causa tipica di scambio tra lavoro e retribuzione.
Riguardo quest’ultimo aspetto e in modo particolare riguardo il lavoro prestato nell'ambito familiare la giurisprudenza (Cass. 28 novembre 2003, n. 18284) ritiene che lo stesso può presumersi a titolo gratuito per il solo fatto che il fruitore sia uno stretto congiunto (es. il marito rispetto alla moglie, tenendo conto dei confini imposti dal legislatore con la legge n. 175 del 1975 sull'impresa familiare) – anche se in principio non può escludersi del tutto la configurabilità dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi (Cass. 9 agosto 1996, n. 7378; Cass. 29 maggio 1991, n. 6083) – mentre, al di fuori della sfera familiare, quando il rapporto si assuma gratuito per la presenza di un vincolo politico, ideale, religioso e simili, la prova deve essere positivamente fornita da chi eccepisce la prestazione "affectionis vel benevolentiae causa" e rigorosa.
La giurisprudenza (Cass. 7 novembre 2003, n. 16774), altresì, è dell’avviso che la configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36 cost. e artt. 2094, 2099, 2113 e 2126 c.c.) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata.
Nella fattispecie relativa alla sentenza in argomento, elementi ritenuti decisivi che hanno propeso per la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato sono stati la mancanza di continuità nella convivenza tra i due soggetti, che veniva spesso interrotta e soprattutto il difetto di condivisione di un tenore di vita comune in relazione ai redditi dell'attività commerciale.
In pratica, non è stata provata una comunanza economica e spirituale, simile a quella che si instaura tra i coniugi, dunque, con anche un’equa partecipazione alle risorse.
Le uniche prove che invece sono risultate sono solo alcune elargizioni (uso gratuito di un appartamento, pagamento di qualche debito, prelevamento gratuito di merce - abiti - dal negozio), le quali comunque non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un rapporto di solidarietà tra le due persone e, per tali motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.
(Altalex, 21 maggio 2009. Nota di Gesuele Bellini)


Tratto dal sito : http://www.altalex.com/
venerdì 22 maggio 2009

PostHeaderIcon IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO Tratto dal sito: http://www.legge-e-giustizia.it/

CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA SUGLI EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO SPEDITA A MEZZO POSTA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - Chiesta una decisione delle Sezioni Unite (Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 10230 del 4 maggio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello).
Giovanni C. dipendente dalla s.p.a. Banca dei Paschi di Siena è stato licenziato, per ragioni disciplinari, con lettera del 20 luglio 1998 pervenutagli il 22 luglio successivo. Prima di rivolgersi al giudice egli ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata spedita il 18 settembre 1998 che è pervenuta all'azienda il 25 settembre 1998. Nel successivo giudizio davanti al Tribunale di Termini Imerese egli ha chiesto l'annullamento del licenziamento per infondatezza della motivazione. L'azienda ha eccepito la decadenza del lavoratore dal diritto di impugnare il licenziamento, osservando che la comunicazione di impugnazione le era pervenuta cinque giorni dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966. Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dall'azienda, respingendo il ricorso. In grado di appello, la Corte di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale osservando che ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 6 L. n. 604/66, deve farsi riferimento alla data di ricevimento e non alla data di spedizione della comunicazione scritta dell'impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Palermo per avere escluso l'applicabilità agli atti unilaterali di natura non processuale, spediti a mezzo del servizio postale, della regola stabilita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, secondo cui gli effetti dalla notificazione di atti a mezzo posta vanno ricollegati per il notificante al momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario onde evitare che gravino su tale soggetto i rischi conseguenti ad attività, ritardi etc. sottratti al suo controllo e alla sua sfera di disponibilità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro ordinanza n. 10230 del 4 maggio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello) ha rilevato che in materia si è determinato un contrasto di giurisprudenza, in quanto sino al 2006 è stato costantemente seguito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5395 del 13 ottobre 1982 secondo cui l'impugnazione del licenziamento è un atto ricettivo, onde, in base all'art. 1334 cod. civ. prende effetto quando giunge a conoscenza del destinatario. Nell'ultimo decennio - ha osservato la Corte - sono state peraltro sviluppate da una parte della dottrina critiche, non solo de iure condendum, in ordine alla ritenuta indifferenza, sul piano della maturazione della decadenza in genere, del verificarsi di ostacoli all'esercizio di un diritto e al raggiungimento di un risultato atteso non dominabile dall'interessato; a ciò va aggiunto che recentemente la Corte costituzionale, con le pronunce 26 novembre 2002 n. 477, 23 gennaio 2004 n. 28 e 12 marzo 2004 n. 97, dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ha finito per affermare che il principio della destinazione tra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali, rispettivamente, per il notificante e per il destinatario, è decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Tale principio è stato argomentato con il rilievo che in tema di notificazione degli atti processuali gli artt. 3 e 24 Cost. "impongono che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso", individuando quindi come soluzione costituzionalmente obbligata del relativo coordinamento quella desumibile dal "principio della sufficienza ...del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante".
Lungo tale direttrice - ha aggiunto la Cassazione - è inoltre recentemente intervenuta una pronuncia della Sezione Lavoro della Corte (Cass. 4 settembre 2008 n. 22287), la quale, partendo dalla critica dell'orientamento giurisprudenziale consolidato nella materia della idoneità della impugnazione del licenziamento ad impedire la decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604/66 e valorizzando le possibili ricadute dei principi affermati dalla Corte Costituzionale anche su tale terreno, tanto più in considerazione della particolare rilevanza degli interessi che vi sono coinvolti dalla parte del lavoratore, ha affermato (senza ritenere necessario di proporre una questione di legittimità costituzionale) che dalla legge 604/66 è desumibile il principio secondo cui l'impugnazione del licenziamento deve ritenersi tempestiva, impedendo la decadenza di cui alla legge citata, qualora la lettera raccomandata che la contiene sia, entro il termine di sessanta giorni, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata al destinatario dopo la scadenza di quel termine; prima ancora di tale pronuncia (cui si è recentemente uniformata: Cass. Sez. Lav. 16 marzo 2009 n. 6335) e nel medesimo spirito, Cass. 19 giugno 2006 n. 14087, nell'interpretare l'art. 410, secondo comma cod. proc. civ. - secondo cui la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo medesimo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza - ha affermato che la sospensione del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento si produce col deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione contenente l'impugnativa, essendo viceversa irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento della comunicazione da parte dell'ufficio del lavoro al datore di lavoro della data di convocazione per svolgere il tentativo di conciliazione. Si è così determinato - ha osservato la Corte - all'interno della Sezione di Lavoro un conflitto, sollecitato da nuovi orientamenti in dottrina nonché dalle pronunce della Corte Costituzionale, su di un tema che appare di particolare importanza sia per la rilevanza degli interessi coinvolti, sia per le possibili ricadute in settori diversi da quello del diritto del lavoro, da cui deriva l'opportunità di una trattazione dello stesso da parte delle Sezioni Unite. Pertanto la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto rilevato.

Tratto dal sito: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3074&Itemid=180
martedì 19 maggio 2009

PostHeaderIcon DIRITTO DI SOGGIORNO Nota di Cesira Cruciani Tratto da http://www.altalex.com/

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 25 settembre 2008, n° C-453/07 ha precisato in tema di ricongiungimento familiare che, il minore extracomunitario autorizzato ad entrare nel territorio di uno Stato membro, che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa, non perde il diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato una volta raggiunta la maggiore età.
In seguito all’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ai sensi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 del Consiglio di associazione, il mancato esercizio di un’attività lavorativa subordinata non presuppone la perdita dei diritti quesiti, nella fattispecie diritto di soggiorno concesso al figlio di un lavoratore turco.
I familiari autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, dispone l’art. 7 della decisione n. 1/180, hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta d’impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni. Beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni. I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro.
Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, le limitazioni ai diritti che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/180 riconosce ai familiari di lavoratori turchi che soddisfano i requisiti enunciati, possono essere solo di due tipi, la presenza del migrante turco nel territorio ospitante dello Stato membro costituisca, a causa del suo comportamento personale, un pericolo reale e grave per l’ordine pubblico, la sicurezza o la sanità pubblica ai sensi dell’art. 14, n. 1, della stessa decisione, oppure perché l’interessato abbia lasciato il territorio del suddetto Stato per un periodo significativo e senza motivi legittimi.
(Altalex, 19 maggio 2009. Nota di Cesira Cruciani)

Tratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=46081

PostHeaderIcon DANNO NON PATRIMONIALE Autore: Roberto Cataldi Tratto da: http://www.studiocataldi.it/

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La Corte di Cassazione ha affermato che il patema d'animo derivante dalla paura di possibili ripercussioni sulla salute provocate dall'essere stati esposti ad un ambiente inquinato da sostanze tossiche, deve essere risarcito come danno morale. La Corte, si è occupata della vicenda di 86 cittadini residenti vicino all'impianto di Seveso da cui fuoriuscì (circa 33 anni fa) una nube tossica composta da diossina, ed ha riconisciuto loro un risarcimento di 5.000 euro ciascuno. Nella sentenza della terza Sezione civile (n.11059/2009) la Corte scrive espressamente che è giusto riconoscere il "danno non patrimoniale" per il "patema d'animo indotto in ognuno dalla preoccupazione per il proprio stato di salute". Quanto alle prove, secondo la Corte, si può ricorrere alla presunzione "essendo sufficiente la rilevante probabilita' del determinarsi" del patema d'animo e della sofferenza interna dovute alla preoccupazione di ammalarsi. L'azienda (già in precedenza coinvolta in un procedimento penale per il reato di disastro ambientale) nel suo ricorso in Cassazione aveva sostenuto, tra le altre cose, che non c'era la prova che i residenti nella zona della nube tossica avessero avuto ripercussioni nella vita sociale e di relazione. Piazza Cavour ha respinto il ricorso sottolineando che la sentenza dei giudici di merito ha correttamente riconosciuto il diritto agli 86 residenti di Seveso al risarcimento del danno. La sentenza, Scrive la Corte, "è del tutto conforme a diritto dove afferma che il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna buon puo' essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico rilfesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilita' del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarita' causale". L'importo di 5mila euro riconosciuto in favore di ogni residente corrisponde oltretutto, secondo la Corte, "ad una valutazione prudenziale, se non addirittura minima del danno morale" patito.(Data: 16/05/2009 9.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)

Tratto da http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6953.asp